POLICY SUI MINORI

CODICE DI COMPORTAMENTO PER I MINORI

Chiunque sia tesserato alla Polisportiva Energym è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento delle attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle seguenti linee guida, considerato che ad ogni tesserato/a saranno garantite adeguate attenzioni, impegno, rispetto e dignità:

  • Prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, in particolare a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza indugio e ritardo la situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale e/o agli addetti ai lavori della Polisportiva;
  • Programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dell’atleta;
  • In occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare cautele ancora maggiori e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • Durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;
  • Spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni, che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva, possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
  • Organizzare gli allenamenti in modo tale da minimizzare i rischi e da evitare comportamenti come urlare, colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore;
  • Usare un linguaggio positivo e motivante, valorizzando i risultati, anche parziali, raggiunti da parte dei minori;
  • Favorire un clima accogliente dell’unicità di ciascun minore, perché il tesserato, specie se minorenne, si senta parte essenziale della società sportiva;
  • Comunicare con i minori e valorizzare le relative capacità e competenze per discutere dei propri diritti, di cosa è accettabile, di cosa non lo è e di cosa possono gli stessi fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
  • Le presenti raccomandazioni di condotta non sono esaustive o esclusive, atteso che il principio di base da rispettare è che il personale/addetti ai lavori della Polisportiva deve evitare azioni o comportamenti che possano in qualche
    modo essere ritenuti inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei soggetti minorenni.

PROCEDURA GESTIONE SEGNALAZIONI

Si stabilisce che tutti i dirigenti, tecnici, addetti ai lavori e volontari delle diverse discipline sportive praticate presso la presente struttura della Polisportiva Energym, nonché ciascun socio maggiorenne che operi, a qualsiasi titolo, all’interno della stessa (tesserati CSI/ FGI/AICS/ CSEN), dovrà segnalare, mettendo al corrente il referente della policy dei minori della medesima società sportiva (ENERGYM), nella figura della signora Elena Fabbri, ogni eventuale azione e/o circostanza potenzialmente inopportuna e sconveniente nei confronti di soggetti minorenni, comportanti, ad esempio:

1) abusi psicologici;
2) abusi fisici;
3) molestie e abusi sessuali;
4) bullismo e comportamenti discriminatori;
5) omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”)

Si precisa che:

  • Per abuso psicologico si intende denigrare, umiliare, respingere, isolare, intimidire, aggredire verbalmente qualcuno, nonché qualsiasi altro comportamento teso a ledere l’autostima della persona interessata;
  • Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato, molesto e sgradito che possa causare, in senso reale o potenziale, danni fisici e/o traumi volontari o, in ogni caso, danni alla salute; l’abuso può anche configurarsi nel costringere un atleta tesserato a carichi di lavoro inadeguati all’età, al genere ed alla struttura e capacità fisica dello stesso oppure anche nella costrizione a doversi allenare anche da infortunato o comunque in stato dolorante; in tale ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo forzato di alcool o sostanze dopanti di vario genere e vietate dalle norme vigenti;
  • Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta fisica, psicologica o
    verbale, avente connotazione sessuale, non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o addirittura negato; la molestia e l’abuso possono avere origine anche da altri elementi discriminatori quali: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socio‐economico e capacità atletiche;
  • Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, tenuto personalmente oppure attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, che tende ad infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale di qualsiasi persona, nel caso di specie iscritta all’Associazione, sia che si tratti di caso isolato, sia di atti ripetuti nel tempo;
  • Per omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”) si intende il mancato
    intervento di un dirigente o tecnico (o di qualsiasi tesserato/a), anche in ragione dei doveri che derivano dal relativo ruolo all’interno dell’Associazione, nonostante la prevenuta conoscenza di uno degli eventi sopracitati.

Il referente della polisportiva metterà al corrente il SAFEGUARDING della sede centrale dell’EPS (Ente Promozione Sportiva) o della Federazione sportiva interessata con apposito modulo, a seconda del tesseramento del minore.
Si attiverà in questo modo il monitoraggio da parte del gruppo di controllo nazionale dell’EPS o della Federazione interessata. Se le circostanze sospette relative al caso segnalato non venissero confermate in corso di verifica interna, la vicenda sarà chiusa e la relativa documentazione verrà completata ed archiviata in sicurezza secondo la vigente normativa in materia di privacy – Regolamento UE n. 2016/679, anche denominato GDPR), mentre le informazioni saranno eventualmente solo condivise con chi di competenza o in adempimento di dettato normativo. Se, invece, le dedotte circostanze sospette dovessero trovare conferma nel corso della fase istruttoria, il caso sarà segnalato alle competenti autorità giudiziarie.